Installazione della canna fumaria da parte del singolo condomino

Il singolo condomino può sempre installare una canna fumaria anche senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale ma soltanto ad alcune condizioni.

Quali sono i requisiti per procedere alla installazione della canna fumaria?

  • La canna fumaria deve rispettare determinati requisiti tecnici come il rispetto delle distanze.
  • Per forza di cose i fumi e gli odori non dovranno limitare la possibilità per gli altri condomini di affacciarsi alla finestra o restare fuori al balcone.
  • La canna fumaria non deve alterare la destinazione della cosa comune sulla quale viene posta e non deve in alcun modo impedire agli altri condomini di farne lo stesso uso ai sensi dell’articolo 1102 del codice civile.
  • Non si deve alterare con la sua installazione il decoro architettonico dell’intero edificio.
  • La canna fumaria non deve assolutamente pregiudicare la sicurezza e quindi la stabilità dell’intera struttura.
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Giurisprudenza e installazione della canna fumaria da parte del singolo condomino

Il Consiglio di Stato con la sentenza del 3 gennaio 2006, nr 11 ha sentenziato che:

“ Il singolo condomino ha titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso, ad ottenere la concessione edilizia per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune che si attenga ai limiti dell’articolo 1102 del codice civile ”.

Questo vuol dire che ciascun condomino può appoggiarsi al muro perimetrale per l’installazione della canna fumaria a sue spese e purchè non impedisca l’altrui altrettanto uso e non rechi quindi alcun pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del palazzo.

Ed ancora la sentenza del TAR Campania n.1985/2013 del 27 settembre 2013, che ha annullato il provvedimento col quale un Comune subordinava l’efficacia dell’autorizzazione edilizia per la realizzazione di una piccola canna fumaria, al possesso dell’autorizzazione da parte di tutti gli altri condomini.

Il tribunale ha ribadito che la legittimità di un’autorizzazione edilizia non può condizionare la gestione dei rapporti tra privati, quindi, per la realizzazione di una canna fumaria in aderenza al muro condominiale non è necessaria alcuna autorizzazione da parte di tutto il condominio, visto che si configura come intervento riconducibile al già citato articolo 1102 del codice civile.


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